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Piernicola Pedicini

Parlamentare Europeo 

Bat. Altiero Spinelli ASP09G262

60, rue Wiertz

B-1047 Bruxelles (BE)

piernicola.pedicini@europarl.europa.eu

Segretario del Movimento Equità Territoriale

 

Giuseppe Aprile

Giornalista

Fondatore del Movimento Equità Territoriale

 

Alla C.A. Presidente della Repubblica Italiana

Prof. Sergio Mattarella

Palazzo del Quirinale, Piazza del Quirinale CAP 00187 Roma

 

Bruxelles, 9 marzo 2023

 

Illustre Presidente,

 

i sottoscrittori di questa lettera ritengono molto importante sottoporre alla Sua attenzione una vicenda politica che si appresta ad essere oggetto di dibattito nel Governo e nel Parlamento, vicenda alla quale si ritiene siano legati grandi interessi dei cittadini, legittimi non solo per la loro intrinseca forza morale, ma anche perché tutelati dalla costituzione.


Come Le è ben noto, il 30 gennaio scorso è stato depositato lo schema di Disegno di Legge dal titolo DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO da parte del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli nel cui testo sono previsti i criteri per il riconoscimento alle Regioni di maggiore autonomia amministrativa e legislativa ai sensi dell’art.116, comma terzo, della Costituzione italiana.


Nel testo si manifesta, pur ribadendone i principi, la volontà di rinviare ad un tempo successivo rispetto alla Legge statale la determinazione dei Livelli Essenziali, per tutti gli italiani, delle prestazioni nelle materie oggetto dell’intesa sulla delega alle regioni.


Ci preme sottolineare come, rinviare la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, risponda alla volontà, illegittima secondo quanto rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, di ottenere le ulteriori forme e condizioni di autonomia con risorse finanziarie definite nei termini della spesa storica sostenuta dalle amministrazioni statali nella Regione per l’erogazione dei servizi pubblici corrispondenti alle funzioni conferite e non in base ad un criterio “nazionale” eguale per tutti.

 

Ci corre l’obbligo di rilevare come il ricorso al criterio della spesa storica calcolata utilizzando la cd. quota capitaria ponderata è palese causa di iniquità di trattamento per le Regioni più disagiate e appare, peraltro, in controtendenza con quanto statuito dal d. lgs 68/2011, esecutivo della delega contenuta nella 

 

legge n. 42 del 2009, rimasto fino ad ora inattuato. In tale disposto normativo la determinazione della spesa standardizzata, secondo «valori di costo» assunti dalle tre Regioni di riferimento, avrebbe dovuto essere definita prevedendo «una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti» [art. 13, lett. d) della legge n. 42/2009].


A noi appare chiaro come la manovra oggi proposta, se attuata, costituirebbe una violazione della Carta 

Costituzionale e riteniamo doveroso segnalarlo con le nostre valutazioni a chi oggi è chiamato a tutelarla, consapevoli di essere particolarmente fortunati grazie al suo profilo personale e culturale, per cui sarà solo perché siamo in errore se le nostre segnalazioni resteranno inascoltate. Ma onestamente siamo convinti di essere nel vero e nel giusto.


A nostro parere la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni deve necessariamente precedere il decentramento di funzioni e prestazioni alle Regioni, con conseguente erogazione di risorse finanziarie, umane e strumentali da parte dello Stato. Infatti la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell’art.117, comma 2, lettera m della Costituzione, deve essere determinata con legge statale, stabilendo che in tale materia: “Lo Stato ha legislazione esclusiva.”

 

Siamo convinti che la eccezionalità della delega al Governo, così come prevista nell’ordinamento, non possa essere utilizzata per tale funzione legislativa. La delicatezza e l’importanza dell’oggetto da regolare, quale è la determinazione dei LEP, imporrebbe al Parlamento di esercitare la funzione legislativa, così come la Costituzione indica. Ci sembrerebbe chiaro che la delegazione di cui agli artt. 76 e 77, comma 1, si inserisce in un quadro sistematico d’insieme che prevede, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, la competenza legislativa ordinaria in capo al Parlamento, ex art. 70 Costituzione.

 

Sarebbe quest’ultimo, dunque, l’Organo costituzionalmente titolare del potere legislativo anche alla luce del principio costituzionale della separazione dei poteri e al principio che le leggi sono espressione della volontà di coloro che devono rispettarle e dei loro diretti rappresentanti eletti in Parlamento, ricordando a noi stessi la prudenza della Costituzione che, nel consentire la delegazione legislativa, usa una formula con due negazioni nell’art. 76 della Costituzione: “ l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti” e con una negazione nell’art. 77: “ Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.”

 

Alla luce di quanto esposto, ci sentiamo di affermare che il tentativo da parte del Governo di introdurre l’autonomia differenziata senza prima aver ottenuto la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni con legge del Parlamento, sia un’azione che si pone in contrasto con le disposizioni della Costituzione italiana da rendere ogni atto, emanato dal Governo, illegittimo costituzionalmente, così come ci sembra abbia affermato la stessa Corte Costituzionale la quale, attraverso una propria opera interpretativa, censura l’operato del Legislatore ogni qual volta vi possa essere uno scollamento della prassi operativa dal formale modello costituzionale, ravvisandosi una grave violazione del principio costituzionale della Separazione dei poteri fra Organi di rilievo costituzionale quale il Parlamento ed il Governo. L’esplicazione del potere legislativo esercitato dal Governo riveste il carattere dell’eccezionalità e, per ritenersi legittimo costituzionalmente, non dovrebbe essere esercitato o delegato nelle materie per cui sussiste la competenza esclusiva a legiferare del Parlamento, come appunto il caso della determinazione e regolamentazione dei Livelli essenziali delle prestazioni.

 

Ci piace sottolineare, quindi, come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, spetta allo Stato secondo la Legge costituzionale n.3 /2001. I “Livelli essenziali delle prestazioni” si riferiscono ai servizi 

 

e alle prestazioni che lo Stato deve garantire, a prescindere dalla divisione in Regioni, in modo eguale ed uniforme su tutto il territorio nazionale, per consentire a tutti i cittadini l’esercizio dei diritti sociali e civili nei vari settori della vita quotidiana. In concreto, significa che se lo Stato definisce un livello essenziale delle prestazioni, poi deve anche garantire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni le risorse sufficienti per poterli erogare, altrimenti solo i Comuni con maggiori risorse proprie potrebbero essere in grado di garantire i servizi previsti dai LEP, entrando, di fatto, in contrasto con il dettato costituzionale di cui all’art. 117, comma 2, lett. m.

 

La tutela dei LEP, dunque, appare esplicitamente e strettamente collegata alla tutela dell’unità giuridica e dell’unità economica della Repubblica, divenendo essa stessa strumento ed espressione dell’unità medesima e come fissazione del livello di solidarietà dell’Ordinamento”.

 

Con recenti sentenze (n. 220 e n. 1432 del 202162 del 2020), la Corte Costituzionale ha letteralmente dichiarato di: “valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie per rendere effettivi tali diritti. In questa prospettiva i LEP rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra Enti, anche per consentire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

 

Aggiungendo ancora: “Il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell’autonomia finanziaria degli Enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti i diritti sociali”.

 

Tutto quanto innanzi esposto ci porta a pensare che sussista il concreto ed attuale pericolo di una grave lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e ci porta alla necessità di esplicitarlo alla S.V. Illustrissima  nella convinzione di essere all’interno di quel rapporto tra cittadini e Presidente, un rapporto certamente esterno al mandato esplicito del Presidente della Repubblica, ma interno ad un rapporto “naturale” che se non si potesse esercitare toglierebbe forza alla democrazia del nostro Paese.

 

Nella speranza di aver rappresentato nella maniera più chiara ed esaustiva la nostra preoccupazione rispetto al tema in oggetto, La preghiamo, Illustre Presidente, di voler gradire i nostri più sinceri ringraziamenti per la Sua attenzione e per la Sua disponibilità.

 

Distinti saluti,

 

Piernicola Pedicini Giuseppe Aprile

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