Schema
di
DISEGNO DI LEGGE
DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di unità giuridica ed
economica, indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di
decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione delle
procedure, l’accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione, la
distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di
sussidiarietà e differenziazione, definisce i principi generali per l’attribuzione
alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato
e una Regione.
2. L’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
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relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente
alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge o sulla base della procedura di cui all’articolo 3, dei relativi livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia
costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere
effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale,
per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo
Stato e le autonomie territoriali, per favorire un’equa ed efficiente allocazione
delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle
prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.
Art. 2
(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)
1. L’atto d’iniziativa relativo all’attribuzione di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le
modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria.
L’atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie che, acquisita entro trenta giorni la valutazione
dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle
finanze, anche ai fini dell’individuazione delle necessarie risorse finanziarie da
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assegnare ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il
negoziato con la Regione richiedente ai fini dell’approvazione dell’intesa di cui
al presente articolo. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il
negoziato.
2. L’atto o gli atti d’iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare una
o più materie o ambiti di materie.
3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato
da una relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, anche ai fini di cui all’articolo 8, è approvato dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le
autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della
Giunta regionale interessata.
4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente
trasmesso alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, per l’espressione del parere, da rendersi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla
Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di
intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l’esame da
parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di
indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta
regionale.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, valutati i pareri della Conferenza unificata e sulla base
degli atti di indirizzo di cui al comma 4 o, comunque, una volta decorso il
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termine di sessanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine
di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è
trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le
forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria. Entro trenta
giorni dalla data della comunicazione dell’approvazione da parte della Regione,
lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi
dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto
dell’articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge
di approvazione dell’intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei
Ministri per l’esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa
definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale.
7. L’intesa definitiva, dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri, è
immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal
Presidente della Giunta regionale.
8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l’intesa, è
immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi
dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Art. 3
(Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione)
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1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito,
LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard sono determinati con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle
materie o ambiti di materie indicati con legge.
2. Dopo l’acquisizione dell’intesa della Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 1, comma 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e comunque
decorso il relativo termine di trenta giorni, lo schema di decreto è trasmesso
alle Camere per l’espressione del parere. Il parere è reso entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, valutato il contenuto dell’intesa della Conferenza
unificata e del parere delle Camere o, comunque, una volta decorso il termine
di quarantacinque giorni per l’espressione del parere di queste ultime, adotta il
decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
approvazione dell’intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il
relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la
Regione interessata è tenuta all’osservanza di tali livelli essenziali
subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti
LEP secondo le modalità di cui all’articolo 5.
Art. 4
(Trasferimento delle funzioni)
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1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane,
strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai
LEP di cui all’articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le
procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la
determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard.
Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al
trasferimento delle funzioni solo successivamente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie
diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e
finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi
indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione
vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
(Principi relativi all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali
corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)
1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da
parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono
determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata
dall’intesa di cui all’articolo 2. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un
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rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un
rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante
per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i
corrispondenti rappresentanti regionali.
2. L’intesa di cui all’articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle
funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi
erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell’articolo 17 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
119, quarto comma, della Costituzione.
Art. 6
(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)
1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione
dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, nel
rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città
metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all’articolo 118 della
Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e
finanziarie.
2. Restano, in ogni caso, ferme le funzioni fondamentali degli enti locali,
con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione.
Art. 7
8
(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)
1. L’intesa di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la
propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime
modalità previste nell’articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione
interessata, l’intesa può essere modificata. L’intesa può prevedere inoltre i casi
e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della
sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.
2. Alla scadenza del termine di durata, l’intesa si intende rinnovata per un
uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata
almeno dodici mesi prima della scadenza.
3. Ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle
materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di
intesa con una Regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei
relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell’intesa.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie, il Ministero dell’economia e delle finanze o la Regione
possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori
di attività oggetto dell’intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento
dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse e a tal
fine ne concordano le modalità operative.
5. La Commissione paritetica di cui all’articolo 5, comma 1, procede
annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna
Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi
connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo
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quanto previsto dall’intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di
finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio.
6. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi
di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l’assegnazione
delle funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.
Art. 8
(Clausole finanziarie)
1. Dall’applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, il
finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è
attuato nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196., e degli
equilibri di bilancio.
3. Sono garantiti l’invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate
con legge in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per
le singole Regioni che non siano parte dell’intesa, nonché il finanziamento delle
iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all’articolo 119, terzo e quinto
comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare
l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni.
Art. 9
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(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della
solidarietà sociale)
1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e
della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del
perseguimento delle ulteriori finalità di cui all’articolo 119, quinto comma, della
Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo
Stato, in attuazione dell’articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione,
promuove l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere
garantiti dallo Stato, dalle amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle
funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni
fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della
Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche
attraverso:
a) l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di
finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello
sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione
degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di
cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e
uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di
rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed
efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici
vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma
la disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
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b) l’unificazione delle risorse di parte corrente e semplificazione delle
relative procedure amministrative;
c) l’effettuazione di interventi speciali di conto capitale da individuare
mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui
all’articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 10
(Disposizioni transitorie e finali)
1. L’esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo,
di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione
interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, prosegue
secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.
2. Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, si applica l’articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. È fatto salvo l’esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi
dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.